L’articolo 119 del Dl 34/2020, al comma 9, circoscrive con precisione l’ambito dei soggetti beneficiari del superbonus del 110%.
Il superbonus del 110% riguarda solo gli interventi effettuati:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari) solo per un «numero massimo di due unità immobiliari»;
- dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dalle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per gli spogliatoi).
Oltre ai condomìni, quindi, i principali beneficiari dell’agevolazione sono le persone fisiche. I professionisti sono ammessi solo per gli immobili detenuti a uso privato, non anche per gli studi in cui esercitano l’attività.
Va verificato, quindi, come è stato acquistato o come si detiene l’immobile: se a titolo personale o meno.
Come per i condomìni, anche per le persone fisiche le unità immobiliari possono essere di qualunque tipologia (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9): abitazioni anche secondarie, uffici, negozi o capannoni (singolarmente accatastati o facenti parte di condomìni), purché siano sempre di contribuenti persone fisiche (al di fuori dell’ambito imprenditoriale o professionale).
